Lo statuto

Lo statuto dell'associazione Materia Prima

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l’Associazione denominata “Materia Prima”, di seguito semplicemente Associazione.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L’Associazione fissa la propria sede in Castegnato (BS) in via Franceschine 66 .

L’Associazione ha durata illimitata. E’ disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile. E’ disciplinata inoltre dalla disciplina specialistica di settore e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente Sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere sociale.

L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge di:

  1. Proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di crescita e maturazione umana e civile.
  2. Essere un luogo dove condividere idee, riflessioni e discussioni che abbiano per oggetto la vita dell’essere umano nella società odierna.
  3. Farsi carico della diffusione e promozione dei principi di solidarietà ed equità.
  4. Intercettare e promuovere idee nonché potenziali iniziative volte a favorire la coesione delle persone in modo da valorizzare i caratteri comuni ed aiutare ad accettarsi pur nelle proprie diversità.
  5. Organizzare feste popolari e sagre di paese, fiere, iniziative e manifestazioni di vario genere.
  6. Sostenere associazioni di volontariato che si siano dimostrate meritevoli di collaborazione ed aiuto.
  7. Sostenere iniziative di educazione, studio, ricerca, progettazione e gestione, finalizzate allo sviluppo umano, sociale ed economico di persone, gruppi sociali ed aree territoriali che si trovano in condizioni di sottosviluppo, disagio, emarginazione o comunque in uno stato di inferiorità sociale ed economica.

Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione intende promuovere attività sociali, culturali e sportive. Le suddette attività sono decise di volta in volta, senza uno schema fisso né con particolari obblighi riguardo alla natura che esse dovranno assumere, fermo restando che comunque tutte debbano ispirarsi ai principi contenuti nel presente statuto.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

L’Associazione “Materia Prima” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e s’impegnano per la realizzazione delle stesse.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Si distinguono:

  • soci fondatori: le persone che si sono impegnate nella fondazione dell’Associazione.
  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del periodo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
  • soci meritori: coloro che si sono distinti per un particolare impegno o contributo a favore degli scopi istituzionali dell’Associazione. Sono da considerarsi soci meritori anche i fondatori della stessa Associazione.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale, la domanda si intende senz’altro accolta.

ARTICOLO 4. Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.

L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dalla maggioranza del Consiglio direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative elettive in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione della metà più uno del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 7. Composizione dell’Assemblea Generale

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8. Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il termine dell’anno solare con data stabilita dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea può essere di due tipologie, ordinaria e straordinaria. La prima è regolarmente comunicata almeno 15 giorni prima nei modi esplicitati dal consiglio, la seconda ha carattere di imprevedibilità e per essere indetta richiede la volontarietà di almeno un decimo degli associati o della maggioranza del Consiglio Direttivo e comunque deve essere comunicata almeno due giorni prima.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea ordinaria provvede all’elezione e all’eventuale revoca dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; approva il bilancio; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione che devono comunque ottenere il via libera definitivo da parte del Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche al presente Statuto; approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; approva l’eventuale Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni.

L’Assemblea straordinaria gode, come detto, di carattere d’imprevedibilità e quindi viene nominata per adempiere compiti che richiedono una risposta inferiore ai tempi di convocazione di un’assemblea ordinaria.

ARTICOLO 10. Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti e la maggioranza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11. Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai sette ai dieci membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, Tesoriere ed i Consiglieri, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Il Consiglio nomina i Revisori dei Conti.

Alla nascita dell’Associazione, il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori e da altri membri da essi nominati.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e, quando ne sia fatta richiesta, da almeno i 2/3 dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea; stabilisce gli importi delle quote annuali di associazione; nomina i soci meritori.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri Consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L’Assemblea Generale, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente e, di conseguenza, l’intero Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

ARTICOLO 16. Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di redigere il bilancio consuntivo dell’anno, ed eventualmente preparare un piano budget di spesa per l’anno a venire. Il bilancio deve contenere tutte le voci di entrata ed uscita relative all’Associazione, inoltre deve essere allegata una nota integrativa.

ARTICOLO 17. Il Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai due ai tre elementi.

I Revisori dei Conti verificano la veridicità e la correttezza delle poste del bilancio d’esercizio o del bilancio consolidato.

Durano in carica per tre esercizi.

I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio Direttivo e partecipano alle riunioni di questo.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione; beni immobili, dai titoli del debito pubblico, dalle azioni, dalle quote e dalle obbligazioni della società di capitali.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

ARTICOLO 19. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 20. Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.